Art. 17 · Rilevazione ed eliminazione contabile delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione

Art. 17

Rilevazione ed eliminazione contabile delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione

In vigore dal 10 ott 2014
Rilevazione ed eliminazione contabile delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione Per il calcolo della migliore stima e del margine di rischio delle riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano un'obbligazione di assicurazione o di riassicurazione alla data in cui l'impresa diventa parte del contratto da cui deriva l'obbligazione o, se precedente, alla data in cui inizia la copertura assicurativa o riassicurativa. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano unicamente le obbligazioni rientranti nei limiti del contratto. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eliminano contabilmente un'obbligazione assicurativa o riassicurativa solo se è estinta, adempiuta, cancellata o scaduta.
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