Art. 166 · Incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse

Art. 166

Incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse

In vigore dal 10 ott 2014
Incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse, conformemente alla seguente tabella: Scadenza (in anni) Incremento 1 70 % 2 70 % 3 64 % 4 59 % 5 55 % 6 52 % 7 49 % 8 47 % 9 44 % 10 42 % 11 39 % 12 37 % 13 35 % 14 34 % 15 33 % 16 31 % 17 30 % 18 29 % 19 27 % 20 26 % 90 20 % Per le scadenze non specificate nella tabella precedente, il valore dell'incremento è interpolato linearmente. Per le scadenze inferiori a un anno l'incremento è del 70 %. Per le scadenze superiori a 90 anni l'incremento è del 20 %. 2.   In ogni caso, l'incremento dei tassi di interesse privi di rischio di base a qualsiasi scadenza è di almeno un punto percentuale. 3.   L'impatto dell'incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base sul valore delle partecipazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE in enti finanziari ed enti creditizi è considerato soltanto sul valore delle partecipazioni non dedotte dai fondi propri ai sensi dell' del presente regolamento. La parte dedotta dai fondi propri è considerata soltanto nella misura in cui tale impatto incrementa i fondi propri di base.
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