Art. 161 · Sottomodulo del rischio di incidente di massa

Art. 161

Sottomodulo del rischio di incidente di massa

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di incidente di massa 1.   Il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di incidente di massa è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutti i paesi di cui all'allegato XVI; (b) SCR(ma,s) è il requisito patrimoniale per il rischio di incidente di massa del paese s. 2.   Per tutti i paesi di cui all'allegato XVI, il requisito patrimoniale per il rischio di incidente di massa di un determinato paese s è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è calcolato come segue: dove: (a) rs è il rapporto delle persone interessate dall'incidente di massa nel paese s come indicato all'allegato XVI; (b) la somma comprende i tipi di eventi e di cui all'allegato XVI; (c) xe è il rapporto delle persone che riceveranno prestazioni del tipo di evento e per effetto dell'incidente come indicato all'allegato XVI; (d) E(e,s) è il valore totale delle prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il tipo di evento e nel paese s. 3.   Per tutti i tipi di eventi e tutti i paesi di cui all'allegato XVI, la somma assicurata di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per un determinato tipo di evento e in un determinato paese s è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutte le persone assicurate i dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sono assicurate contro un tipo di evento e e abitano nel paese s; (b) SI(e,i) è il valore delle prestazioni erogate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la persona assicurata i nel caso di un tipo di evento e. Il valore delle prestazioni è la somma assicurata o, qualora il contratto di assicurazione preveda che le prestazioni siano erogate mediante pagamenti ricorrenti, la migliore stima dei pagamenti delle prestazioni nel caso di un tipo di evento e. Se le prestazioni di un contratto di assicurazione dipendono dalla natura o dalla portata delle lesioni conseguenti all'evento e, il calcolo del valore delle prestazioni è basato sulle prestazioni massime ottenibili ai sensi del contratto che sono coerenti con l'evento. Per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per le spese mediche, il valore delle prestazioni è basato su una stima degli importi medi pagati nel caso di un evento e, supponendo che la persona assicurata sia invalida per la durata specificata e tenendo conto delle garanzie specifiche comprese nelle obbligazioni. 4.   In caso di osservanza dell', le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare il valore delle prestazioni da erogare alla persona assicurata di cui al paragrafo 3 sulla base di gruppi di rischi omogenei, purché il raggruppamento delle polizze sia conforme all'.
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