Art. 16 · Esclusione di metodi di valutazione

Art. 16

Esclusione di metodi di valutazione

In vigore dal 10 ott 2014
Esclusione di metodi di valutazione 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano le attività finanziarie o le passività finanziarie al costo o al costo ammortizzato. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non applicano modelli di valutazione che valutano al minore tra il valore contabile e il valore equo al netto dei costi di vendita. 3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano gli immobili, gli immobili acquisiti per investimento, gli impianti e i macchinari con modelli di costo in cui il valore delle attività è determinato come costo meno ammortamenti e svalutazioni. 4.   Nel valutare le attività e le passività in un accordo di leasing, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono locatari in un leasing finanziario o locatori si conformano a tutto quanto segue: (a) le attività in locazione sono valutate al valore equo; (b) al fine di determinare il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing, si utilizzano input in linea con il mercato e non si effettua alcun aggiustamento successivo per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa; (c) non si applica la valutazione al costo ammortizzato. 5.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il valore netto di realizzo per le rimanenze sulla base del costo stimato di completamento e dei costi stimati necessari per effettuare la vendita qualora tali costi siano rilevanti. Tali costi sono considerati rilevanti se la loro mancata inclusione potrebbe influenzare le decisioni o il giudizio degli utenti dello stato patrimoniale, ivi comprese le autorità di vigilanza. Non si applica la valutazione al costo. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non valutano i contributi non monetari al valore nominale. 7.   Nel valutare le attività biologiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il valore aggiungendo i costi stimati di vendita se tali costi sono rilevanti.
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