Art. 159
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT
In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT di cui all', paragrafo 1, lettera f), è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:
(a)
il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT;
(b)
il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT;
(c)
il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT.
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un incremento permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, l'incremento dei tassi di esercizio delle opzioni non supera il 100 % e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
3. Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 50 % dei tassi di esercizio delle opzioni per quanto riguarda le opzioni pertinenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Tuttavia, il calo dei tassi di esercizio delle opzioni non supera i 20 punti percentuali e si applica soltanto alle opzioni pertinenti il cui esercizio darebbe luogo a un calo delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
4. Le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:
(a)
tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di terminare, riscattare, diminuire, restringere o sospendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa o di permettere l'estinzione anticipata della polizza di assicurazione;
(b)
tutti i diritti legali o contrattuali dei contraenti di istituire, rinnovare, aumentare, estendere o riprendere, del tutto o in parte, la copertura assicurativa o riassicurativa.
Ai fini della lettera b), le variazioni del tasso di esercizio delle opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovrebbero essere applicate al tasso corrispondente al mancato esercizio dell'opzione pertinente.
5. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, le opzioni pertinenti ai fini dei paragrafi 2 e 3 sono le seguenti:
(a)
i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di riassicurazione;
(b)
i diritti di cui al paragrafo 4 dei contraenti dei contratti di assicurazione sottostanti ai contratti di riassicurazione;
(c)
se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il diritto dei potenziali contraenti di non concludere detti contratti di assicurazione o di riassicurazione.
6. Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di massa per l'assicurazione malattia SLT è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una combinazione dei seguenti eventi istantanei:
(a)
la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio;
(b)
se il contratto di riassicurazione copre contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche.
Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui alla lettera a) si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.
Al fine di determinare la perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui alla lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.
7. Qualora il requisito patrimoniale più elevato tra quelli citati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo e il più elevato dei corrispondenti requisiti patrimoniali calcolati ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento non siano basati sullo stesso scenario, il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata di cui all', paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2009/138/CE è il requisito patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), del presente articolo per il quale lo scenario sottostante dà luogo al corrispondente requisito patrimoniale più elevato calcolato ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento.
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