Art. 156 · Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito

Art. 156

Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito

In vigore dal 10 ott 2014
Requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito Il requisito patrimoniale per il rischio di invalidità-morbilità per l'assicurazione protezione del reddito è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione derivante dalla seguente combinazione di variazioni permanenti istantanee: (a) un incremento del 35 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dell'invalidità e della morbilità nei 12 mesi successivi; (b) un incremento del 25 % dei tassi di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche per tener conto dell'invalidità e della morbilità negli anni seguenti i 12 mesi successivi; (c) se i tassi di recupero per l'invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono inferiori al 50 %, un calo del 20 % di detti tassi; (d) se i tassi di persistenza dell'assicurazione di invalidità e morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono pari o inferiori al 50 %, un incremento del 20 % di detti tassi.
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