Art. 15
Imposte differite
In vigore dal 10 ott 2014
Imposte differite
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione rilevano e valutano le imposte differite in rapporto a tutte le attività e passività, comprese le riserve tecniche, che sono rilevate a fini fiscali o di solvibilità conformemente all'.
2. Nonostante il paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano le imposte differite diverse dalle attività fiscali differite derivanti dal riporto di crediti d'imposta e perdite fiscali non utilizzati sulla base della differenza tra i valori ascritti alle attività e passività rilevate e valutate conformemente all' della direttiva 2009/138/CE e, nel caso delle riserve tecniche, conformemente agli articoli da 76 a 85 di tale direttiva e i valori ascritti alle attività e passività rilevate e valutate a fini fiscali.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione ascrivono un valore positivo alle attività fiscali differite solo se è probabile che vi sarà un utile tassabile futuro a fronte del quale potranno essere utilizzate le attività fiscali differite, tenuto conto degli obblighi legali o regolamentari sui termini per il riporto delle perdite fiscali o dei crediti d'imposta non utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-15