Art. 138
Sottomodulo del rischio di longevità
In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di longevità
1. Il requisito patrimoniale per il rischio di longevità di cui all', paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2009/138/CE è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da un calo permanente istantaneo del 20 % dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.
2. Il calo dei tassi di mortalità di cui al paragrafo 1 si applica soltanto alle polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio. L'individuazione di polizze di assicurazione per le quali un calo dei tassi di mortalità dà luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio può essere basata sulle seguenti ipotesi:
(a)
le polizze di assicurazione multiple relative alla stessa persona assicurata possono essere trattate come se fossero un'unica polizza di assicurazione;
(b)
laddove il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, come indicato all', anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità può basarsi su detti gruppi di polizze, invece che su singole polizze, purché il risultato di tale calcolo non sia sostanzialmente differente.
3. Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, l'individuazione delle polizze per le quali le riserve tecniche aumentano in caso di calo dei tassi di mortalità si applica soltanto alle polizze di assicurazione sottostanti e si svolge conformemente al paragrafo 2.
Storico versioni
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