Art. 129 · Sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Art. 129

Sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo in euro: dove: (a) Na è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato superiore a 24 000 000 EUR; (b) Nb è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato pari o inferiore a 24 000 000 EUR. Il numero di autoveicoli coperti dalle obbligazioni di riassicurazione proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è ponderato per la quota relativa delle obbligazioni dell'impresa rispetto alla somma assicurata degli autoveicoli. 2.   Il limite di polizza stimato di cui al paragrafo 1 è il limite complessivo della polizza di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli o, se un limite complessivo non è specificato nelle condizioni della polizza, la somma dei limiti per i danni subiti da beni e per le lesioni personali. Se il limite di polizza è specificato come massimo per vittima, detto limite stimato è basato sull'ipotesi di dieci vittime.
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