Art. 122 · Sottomodulo del rischio di terremoto

Art. 122

Sottomodulo del rischio di terremoto

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di terremoto 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto è uguale a: dove: (a) la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VI; (b) CorrEQ(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di terremoto per la regione r e la regione s di cui all'allegato VI; (c) SCR(earthquake,r) e SCR(earthquake,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di terremoto rispettivamente nella regione r e s; (d) SCR(earthquake,other) è il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII. 2.   Per tutte le regioni di cui all'allegato VII, il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in una determinata regione r è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente importo: dove: (a) Q(earthquake,r) è il fattore di rischio di terremoto per la regione r di cui all'allegato VI; (b) la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX; (c) Corr(earthquake,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di terremoto nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXIII; (d) WSI(earthquake,r,i) e WSI(earthquake,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di terremoto nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX. 3.   Per tutte le regioni di cui all'allegato VI e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di terremoto in una determinata zona soggetta a terremoti i di una determinata regione r è uguale a: dove: (a) W(earthquake,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X; (b) SI(earthquake,r,i) è la somma assicurata per il rischio di terremoto nella zona soggetta a terremoti i della regione r. 4.   Per tutte le regioni di cui all'allegato VI e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma assicurata per il rischio di terremoto in una determinata zona soggetta a terremoti i di una determinata regione r è uguale a: dove: (a) SI(property,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di terremoto e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r; (b) SI(onshore-property,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 6 e 18 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono i danni subiti da beni a terra a seguito di terremoti e in cui il rischio è situato nella zona a rischio i della regione r. 5.   Il requisito patrimoniale per il rischio di terremoto in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea in relazione a ogni contratto di assicurazione e di riassicurazione che copre una delle seguenti obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione o entrambe: (a) obbligazioni delle aree di attività 7 o 19 di cui all'allegato I che coprono il rischio di terremoto, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII; (b) obbligazioni delle aree di attività 6 o 18 di cui all'allegato I in relazione ai danni subiti da beni a terra a seguito di terremoti, se il rischio non è situato in una delle regioni di cui all'allegato XIII. 6.   L'importo della perdita istantanea, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, di cui al paragrafo 5 è uguale al seguente importo: dove: (a) DIVearthquake è calcolato conformemente all'allegato III, ma sulla base dei premi in relazione alle obbligazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), e limitatamente alle regioni da 5 a 18 di cui all'allegato III; (b) Pearthquake è una stima dei premi che le imprese di assicurazione e di riassicurazione acquisiranno per ogni contratto che copre le obbligazioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), nel corso dei 12 mesi successivi: a tale scopo i premi sono lordi, senza deduzione dei premi per i contratti di riassicurazione.
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