Art. 118 · Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

Art. 118

Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita

In vigore dal 10 ott 2014
Sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita 1.   Il requisito patrimoniale per il rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita di cui all', paragrafo 1, lettera c), è uguale alla perdita di fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione derivante dalla combinazione dei seguenti eventi istantanei: (a) la cessazione del 40 % delle polizze di assicurazione per le quali tale cessazione darebbe luogo a un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio; (b) se i contratti di riassicurazione coprono contratti di assicurazione o di riassicurazione che saranno sottoscritti in futuro, il calo del 40 % del numero di tali contratti di assicurazione o di riassicurazione futuri utilizzato nel calcolo delle riserve tecniche. 2.   Gli eventi di cui al paragrafo 1 si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica ai contratti di assicurazione sottostanti. 3.   Al fine di determinare la perdita dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora si verifichi l'evento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'impresa fonda il calcolo sul tipo di cessazione che determina gli effetti più negativi sui fondi propri di base dell'impresa in termini di singola polizza.
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