Art. 117
Scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita
In vigore dal 10 ott 2014
Scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita
1. Lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita è uguale a:
dove:
(a)
Vnl
è la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita;
(b)
la somma copre tutte le possibili combinazioni (s,t) dei segmenti di cui all'allegato II;
(c)
CorrS(s,t)
è il parametro di correlazione per il rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita per il segmento s e il segmento t di cui all'allegato IV;
(d)
σs
e σt
sono gli scostamenti standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita rispettivamente dei segmenti s e t;
(e)
Vs
e Vt
sono le misure di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione rispettivamente dei segmenti s e t di cui all'.
2. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento s è uguale a:
dove:
(a)
σ(prem,s)
è lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita del segmento s determinato ai sensi del paragrafo 3;
(b)
σ(res,s)
è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita del segmento s di cui all'allegato II;
(c)
V(prem,s)
è la misura di volume per il rischio di tariffazione del segmento s di cui all';
(d)
V(res,s)
è la misura di volume per il rischio di riservazione del segmento s di cui all'.
3. Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita del segmento di cui all'allegato II moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale. Per i segmenti 1, 4 e 5 di cui all'allegato II, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale all'80 %. Per tutti gli altri segmenti di cui all'allegato, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale al 100 %.
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