Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ott 2014
La partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento si limita ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.
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