Art. 4 · Struttura e organizzazione dei consigli consultivi

Art. 4

Struttura e organizzazione dei consigli consultivi

In vigore dal 9 ott 2014
Struttura e organizzazione dei consigli consultivi 1.   Oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, all'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1380/2013, la struttura e l'organizzazione dei consigli consultivi devono essere conformi ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   L'assemblea generale di un consiglio consultivo: a) adotta il regolamento interno del consiglio consultivo; b) si riunisce almeno una volta all'anno per approvare la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale del consiglio consultivo. 3.   L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a 25 membri. Previa consultazione della Commissione, l'assemblea generale può decidere di nominare un comitato esecutivo composto da un massimo di 30 membri per garantire un'adeguata rappresentanza delle flotte artigianali. 4.   L'assemblea generale stabilisce quote di partecipazione eque, che consentano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate tenendo conto della loro capacità finanziaria. 5.   Il comitato esecutivo: a) orienta e gestisce i compiti del consiglio consultivo conformemente all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) elabora la relazione annuale, il piano strategico annuale e il bilancio annuale; c) adotta le raccomandazioni e i suggerimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. 6.   L'assemblea generale e il comitato esecutivo assicurano una rappresentanza ampia ed equilibrata di tutte le parti interessate, in particolare, se del caso, delle flotte artigianali. Il numero di rappresentanti delle flotte artigianali dovrebbe rispecchiare la quota che tali flotte rappresentano nel settore della pesca degli Stati membri interessati.
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