Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«Stato membro interessato», uno Stato membro che ha un interesse di gestione diretto ai sensi dell', paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nella zona di competenza di un consiglio consultivo quale definito nell'allegato III, punto 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Nel caso del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del consiglio consultivo per i mercati, per «Stato membro interessato» si intendono tutti gli Stati membri dell'Unione;
2)
«organizzazioni del settore», le organizzazioni che rappresentano i pescatori e, nel caso del consiglio consultivo per l'acquacoltura, gli acquacoltori e i rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;
3)
«altri gruppi di interesse», i rappresentanti dei gruppi interessati dalla politica comune della pesca diversi dalle organizzazioni del settore, in particolare le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:242:oj#art-2