Art. 7
Notifica e pagamento
In vigore dal 8 ott 2014
Notifica e pagamento
1. Un avviso di pagamento dell'acconto è emesso e notificato dal Comitato a ciascuna entità significativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'avviso di pagamento dell'acconto specifica l'importo dell'acconto che ciascuna entità significativa deve versare anticipatamente per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio.
3. L'avviso di pagamento dell'acconto precisa i mezzi mediante i quali è versato l'acconto. L'entità significativa ottempera alle condizioni di pagamento precisate nell'avviso di pagamento dell'acconto.
4. L'entità significativa versa l'importo dovuto in forza dell'avviso di pagamento dell'acconto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento dell'acconto.
5. Fatto salvo qualsiasi altro mezzo di ricorso a disposizione del Comitato, eventuali pagamenti parziali, mancati pagamenti o il mancato rispetto delle condizioni di pagamento precisate nell'avviso di pagamento dell'acconto comportano per l'entità significativa una penalità giornaliera sull'importo restante dell'acconto.
Ai fini del calcolo della penalità giornaliera, l'importo dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui l'acconto era dovuto.
6. Il pagamento della penalità giornaliera di cui al paragrafo 5 costituisce titolo esecutivo. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro partecipante. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri partecipanti designa a tal fine, informandone il Comitato e la Corte di giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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