Art. 6 · Modalità di saldo/compensazione

Art. 6

Modalità di saldo/compensazione

In vigore dal 8 ott 2014
Modalità di saldo/compensazione 1.   L'importo dei contributi dovuti da ciascuna entità di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014 per coprire le spese amministrative del Comitato durante il periodo provvisorio è (ri)calcolato in base al sistema definitivo di contributi amministrativi adottato dalla Commissione in conformità all'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 («sistema definitivo»). 2.   L'eventuale differenza tra gli acconti versati in base al sistema provvisorio e i contributi di cui al paragrafo 1 calcolati in base al sistema definitivo è saldata/compensata nel calcolo dei contributi per coprire le spese amministrative del Comitato dell'anno successivo alla fine del periodo provvisorio. Tale aggiustamento è effettuato riducendo o aumentando i contributi alle spese amministrative del Comitato per tale anno. 3.   Se la differenza di cui al paragrafo 2 è superiore rispetto ai contributi dovuti per tale anno, l'adeguamento prosegue nell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:1310:oj#art-6