Art. 2
Campo di applicazione e obiettivo
In vigore dal 8 ott 2014
Campo di applicazione e obiettivo
Il presente regolamento si applica alle entità di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014.
Gli acconti riscossi dal Comitato in forza del presente regolamento sono esclusivamente destinati a coprire le sue spese amministrative durante il periodo provvisorio.
Il Comitato esercita una sana gestione finanziaria e un solido controllo di bilancio in tutti i settori di spesa.
Storico versioni
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