Art. 2 · Campo di applicazione e obiettivo

Art. 2

Campo di applicazione e obiettivo

In vigore dal 8 ott 2014
Campo di applicazione e obiettivo Il presente regolamento si applica alle entità di cui all' del regolamento (UE) n. 806/2014. Gli acconti riscossi dal Comitato in forza del presente regolamento sono esclusivamente destinati a coprire le sue spese amministrative durante il periodo provvisorio. Il Comitato esercita una sana gestione finanziaria e un solido controllo di bilancio in tutti i settori di spesa.
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