Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ott 2014
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità Francia 12 unità b) navi tonniere con lenze e canne: Spagna 7 unità Francia 1 unità c) pescherecci da tra: Spagna 2 unità 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo. 3.   Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.
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