Art. 5 · Determinazione del valore dell’esposizione

Art. 5

Determinazione del valore dell’esposizione

In vigore dal 2 ott 2014
Determinazione del valore dell’esposizione 1.   L’esposizione dell’ente all’attività sottostante dell’operazione corrisponde al valore più basso tra: a) il valore dell’esposizione risultante dall’attività sottostante; b) il valore complessivo delle esposizioni dell’ente verso l’attività sottostante risultante da tutte le sue esposizioni all’operazione. 2.   Per ciascuna esposizione dell’ente all’operazione, il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è così calcolato: a) se le esposizioni di tutti gli investitori nell’operazione hanno pari rango, il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione moltiplicata per il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante; b) nei casi non contemplati alla lettera a), il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione moltiplicata per il valore più basso tra: i) il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante; ii) il totale tra il valore dell’esposizione dell’ente all’operazione e il valore di tutte le altre esposizioni all’operazione di pari rango. 3.   La quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione corrisponde al valore dell’esposizione dell’ente diviso per il totale tra il valore dell’esposizione dell’ente e il valore di tutte le altre esposizioni all’operazione di pari rango.
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