Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 ott 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «operazioni»: le operazioni di cui all’articolo 112, lettere m) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre operazioni in cui esiste un’esposizione verso le attività sottostanti;
b) «cliente ignoto»: un unico cliente ipotetico cui l’ente assegna tutte le esposizioni del cui debitore ignora l’identità, sempre che non siano applicabili l’, paragrafo 2, lettere a) e b), e l’, paragrafo 3, lettera a).
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2014:1187:oj#art-2