Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 ott 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «operazioni»: le operazioni di cui all’articolo 112, lettere m) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre operazioni in cui esiste un’esposizione verso le attività sottostanti; b)   «cliente ignoto»: un unico cliente ipotetico cui l’ente assegna tutte le esposizioni del cui debitore ignora l’identità, sempre che non siano applicabili l’, paragrafo 2, lettere a) e b), e l’, paragrafo 3, lettera a).
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