Art. 10 · Comunicazione ai fini delle informazioni sulle performance storiche

Art. 10

Comunicazione ai fini delle informazioni sulle performance storiche

In vigore dal 30 set 2014
Comunicazione ai fini delle informazioni sulle performance storiche I rating del credito emessi o avallati, o i rating emessi in un paese terzo e non avallati di cui all’, paragrafo 5, sono utilizzati dall’AESFEM per rendere disponibili le informazioni sulle performance storiche ai sensi all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, dello stesso regolamento.
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