Art. 30 · Requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti

Art. 30

Requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXVII del presente regolamento.
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