Art. 3 · Obblighi generali del costruttore in materia di costruzione dei veicoli

Art. 3

Obblighi generali del costruttore in materia di costruzione dei veicoli

In vigore dal 19 set 2014
Obblighi generali del costruttore in materia di costruzione dei veicoli 1.   I costruttori muniscono i veicoli agricoli e forestali di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che incidono sulla sicurezza sul lavoro e che sono stati progettati, costruiti e montati in modo da permettere al veicolo, in condizioni di utilizzo normali e sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del costruttore, di soddisfare i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova di cui agli articoli da 4 a 32. 2.   I costruttori dimostrano all'autorità di omologazione, mediante prove dimostrative fisiche, che i veicoli agricoli e forestali messi a disposizione sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione sono conformi ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova di cui agli articoli da 4 a 32. 3.   I costruttori sono tenuti a garantire che i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti messi a disposizione sul mercato o messi in servizio nell'Unione siano conformi ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova di cui al presente regolamento. Un veicolo agricolo o forestale omologato, munito di un tale pezzo di ricambio o equipaggiamento, è conforme agli stessi requisiti di prova e ai medesimi valori limite applicabili alle prestazioni di un veicolo dotato di una parte originale. 4.   I costruttori garantiscono che siano rispettate le procedure di omologazione per la verifica della conformità della produzione in relazione ai requisiti dettagliati per la costruzione dei veicoli di cui al presente regolamento.
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