Art. 29 · Requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature

Art. 29

Requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature, inclusi gli aspetti relativi ai segnali di avvertimento connessi al sistema di frenatura e al funzionamento e alla manutenzione del veicolo di cui all', paragrafo 2, lettera s), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXVI del presente regolamento.
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