Art. 28 · Requisiti applicabili ai ripari e ai dispositivi di protezione

Art. 28

Requisiti applicabili ai ripari e ai dispositivi di protezione

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili ai ripari e ai dispositivi di protezione Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai ripari e ai dispositivi di protezione di cui all', paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXV del presente regolamento.
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