Art. 21 · Requisiti applicabili ai punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza

Art. 21

Requisiti applicabili ai punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili ai punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza di cui all', paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XVIII del presente regolamento.
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