Art. 20 · Requisiti applicabili alla protezione degli elementi motori

Art. 20

Requisiti applicabili alla protezione degli elementi motori

In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alla protezione degli elementi motori Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione degli elementi motori di cui all', paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XVII del presente regolamento.
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