Art. 19
Requisiti applicabili alle prese di forza
In vigore dal 19 set 2014
Requisiti applicabili alle prese di forza
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle prese di forza di cui all', paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.
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