Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 set 2014
L'importo monetario minimo dell'assicurazione della responsabilità civile professionale o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), primo comma, della direttiva 2014/17/UE, ammonta a: a) 460 000 EUR per singolo sinistro; b) 750 000 EUR per anno civile, globalmente per tutti i sinistri.
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