Art. 1
Relazioni con i paesi terzi
In vigore dal 12 set 2014
Il regolamento (UE) n. 677/2011 è modificato come segue:
1)
l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:
a)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
sostenere i diversi soggetti operativi interessati per quanto concerne gli obblighi loro spettanti e relativi alla messa a disposizione dei sistemi e delle procedure di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea (ATM/ANS) in conformità al piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master Plan), in particolare i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).»
"
b)
sono aggiunte le seguenti lettere da l) a q):
«l)
elaborare e gestire un programma di lavoro e la relativa dotazione finanziaria a favore di una dimensione pluriennale;
m)
contribuire alla realizzazione di SESAR in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione (*2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, lettera a);
n)
eseguire il programma di lavoro e il bilancio annuale;
o)
elaborare un piano di prestazioni della rete a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;
p)
individuare rischi operativi per la sicurezza a livello di rete e valutare il rischio di sicurezza di rete associato;
q)
dotare la Commissione di un sistema di allerta o di allarme basato sull'analisi dei piani di volo, al fine di controllare l'osservanza dei divieti operativi imposti ai vettori aerei dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e/o di altre misure di sicurezza.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1)."
(*3) Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).»
"
;
2)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il piano strategico della rete si basa sul modello indicativo di cui all'allegato IV. È adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, previa approvazione del progetto di piano strategico della rete da parte del Consiglio di gestione della rete.»
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. I soggetti operativi interessati tengono nel debito conto il piano strategico della rete.»
;
3)
all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
«È istituito un gruppo di lavoro composto dei direttori operativi dei soggetti operativi interessati e/o da rappresentanti delle rispettive associazioni, al fine di fornire una consulenza operativa al Consiglio di gestione della rete.»
;
4)
l'articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
approvazione del piano strategico della rete;»
ii)
al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«o)
approvazione del programma di lavoro di cui alla lettera l) dell'articolo 4, paragrafo 1, e controllo della sua esecuzione;
p)
approvazione del Piano di prestazioni della rete di cui alla lettera o) dell'articolo 4, paragrafo 1;
q)
formulazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004;
r)
approvazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 22.»
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il Consiglio di gestione della rete adotta le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), g), i), l), m) e da o) a r) a maggioranza semplice dei membri.»
;
5)
all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I membri permanenti dell'EACCC sono un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, la Commissione, l'Agenzia, Eurocontrol, il gestore della rete, il settore militare, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e gli utenti dello spazio aereo.»
;
6)
l'articolo 19, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
sostegno all'attivazione e al coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;»
b)
è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
organizzazione, facilitazione e/o esecuzione di un programma concordato di esercizi di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all'eventualità di una crisi della rete.»
;
7)
l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22
Relazioni con i paesi terzi
1. I paesi terzi e i loro soggetti operativi interessati possono partecipare alle attività del gestore della rete.
2. Il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea aventi sede in paesi terzi diversi da quelli di cui all', paragrafo 21, delle regioni EUR e AFI dell'ICAO.
3. Per meglio svolgere le funzioni ATFM di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione anche con fornitori di servizi di navigazione aerea che abbiano sede in regioni diverse dalle regioni EUR e AFI dell'ICAO, purché le attività di cooperazione siano direttamente finalizzate a migliorare le prestazioni della rete.»
;
8)
l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Finanziamento e bilancio del gestore della rete
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza.
2. In particolare, la dotazione finanziaria del gestore della rete:
a)
consente al gestore della rete di raggiungere i propri obiettivi di prestazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;
b)
consente al gestore della rete di attuare il proprio programma di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento;
c)
è contabilizzata separatamente ove l'organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all'articolo 4.
3. Qualora il bilancio dell'anno in corso non venga approvato, il gestore della rete applica misure adeguate per attivare meccanismi emergenziali che garantiscano la continuità delle funzioni di rete.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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