Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 set 2014
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue: 1) all'articolo 7, paragrafo 1, la data del 30 settembre 2014 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2014; 2) all'articolo 9, paragrafo 1, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; 3) l'articolo 10 è così modificato: a) la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; b) la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016; 4) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data del 30 settembre 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015; b) al paragrafo 2, quarto comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; 5) l'articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data del 31 ottobre 2015 è sostituita dalla data del 31 gennaio 2016; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; ii) al secondo comma, la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016; iii) al terzo comma, la data del 31 dicembre 2015 è sostituita dalla data del 31 marzo 2016.
Storico versioni

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