Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 4 set 2014
Misure transitorie
L’introduzione nell’Unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello adatto di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT o E, di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nella versione precedente le modifiche introdotte dall’ del presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 14 marzo 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato firmato entro il 14 gennaio 2015.
Storico versioni
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