Art. 8
Svincolo dall'ammasso
In vigore dal 4 set 2014
Svincolo dall'ammasso
1. Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.
2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all', paragrafo 4, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati.
3. La parte contraente informa l'autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell', paragrafo 5.
4. Se il requisito indicato al paragrafo 3 non è rispettato, ma l'autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso ha ricevuto prove, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all'autorità competente la prova che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale.
5. Se il requisito indicato al paragrafo 3 non è rispettato e l'autorità competente nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso non ha ricevuto prove da essa ritenute soddisfacenti circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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