Art. 4 · Domande di aiuto

Art. 4

Domande di aiuto

In vigore dal 4 set 2014
Domande di aiuto 1.   Un operatore che intende ottenere l'aiuto presenta una domanda presso le autorità competenti degli Stati membri in cui i prodotti sono immagazzinati. 2.   Gli operatori che presentano una domanda di aiuto sono stabiliti e registrati ai fini dell'IVA nell'Unione. 3.   Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2014. 4.   Le domande di aiuto si riferiscono a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. 5.   Le domande sono presentate utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell', punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o da una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione (5), e dalle pertinenti modalità di applicazione. 6.   La domanda è ammissibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) reca un riferimento al presente regolamento; (b) reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA; (c) indica il prodotto con il corrispondente codice NC a sei cifre; (d) indica il quantitativo di prodotti; (e) indica il periodo di ammasso; (f) indica il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso, il numero della partita all'ammasso e, se del caso, il numero di riconoscimento dello stabilimento; (g) non include nessun'altra condizione supplementare introdotta dal richiedente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento; (h) è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata. 7.   Il contenuto delle domande non può essere modificato dopo la presentazione delle stesse.
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