Art. 13 · Misure per il rispetto del quantitativo massimo

Art. 13

Misure per il rispetto del quantitativo massimo

In vigore dal 4 set 2014
Misure per il rispetto del quantitativo massimo Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali in un determinato giorno sono state presentate domande di aiuto comporti il superamento del quantitativo massimo di cui all', la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicate alla Commissione in quel giorno. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al quantitativo massimo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2014:950:oj#art-13