Art. 12
Comunicazioni e monitoraggio
In vigore dal 4 set 2014
Comunicazioni e monitoraggio
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, ripartiti per periodo di ammasso, e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto.
La Commissione informa gli Stati membri non appena accerta che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto si avvicinano al quantitativo massimo di cui all'.
Una volta che la Commissione ha informato gli Stati membri che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto si avvicinano al quantitativo massimo di cui all', gli Stati membri notificano alla Commissione entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni giorno lavorativo i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di aiuto il giorno lavorativo precedente.
2. Sulla base delle comunicazioni ricevute a norma del paragrafo 1, la Commissione si accerta che il quantitativo massimo di cui all' non venga superato.
Qualora accerti, sulla base delle suddette comunicazioni, che il quantitativo massimo di cui all' è stato superato, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri.
3. Una volta che la Commissione ha informato gli Stati membri che il quantitativo massimo di cui all' è stato superato, gli Stati membri informano di conseguenza gli operatori.
4. Entro la fine di ciascun mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione per il mese precedente:
(a)
i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;
(b)
i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;
(c)
i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.
5. Le comunicazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 4 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:950:oj#art-12