Art. 11 · Pagamento dell'aiuto

Art. 11

Pagamento dell'aiuto

In vigore dal 4 set 2014
Pagamento dell'aiuto 1.   L'aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell', il saldo dell'aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale. 2.   Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse delle proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi. 3.   Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto. 4.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso. Tuttavia, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, l'autorità competente può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto. 5.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 4, ma pari almeno all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l'autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto. 6.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto. 7.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ancora ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dall', paragrafo 2. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto all'ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso. I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso di cui ai paragrafi 4, 5 e 6. 8.   Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale di cui all', paragrafo 3, per ogni giorno di calendario di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.
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