Art. 6

Art. 6

In vigore dal 4 set 2014
Gli Stati membri comunicano alla Commissione: (a) entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008; (b) entro la fine di ogni mese per il mese precedente, le informazioni relative alle scorte richieste a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 826/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:948:oj#art-6