Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 set 2014
1.   L'aiuto per i prodotti di cui all' ammonta a: — 18,93 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, — 0,28 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale. 2.   L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso. 3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:947:oj#art-4