Art. 1
Calcolo del capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 4 set 2014
Nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 è inserito il seguente capo V bis:
«CAPO V bis
FONDI PROPRI BASATI SULLE SPESE FISSE GENERALI
Articolo 34 ter
Calcolo del capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini del presente capo, per “impresa” si intende un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 che fornisce i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o un'impresa di investimento.
2. Ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese calcolano le loro spese fisse generali dell'anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti dei profitti dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall'autorità nazionale di vigilanza:
a)
bonus pienamente discrezionali per il personale;
b)
quote dei profitti per dipendenti, amministratori e soci, se pienamente discrezionali;
c)
altre forme di partecipazione ai profitti e altre componenti variabili della remunerazione, se pienamente discrezionali;
d)
provvigioni e commissioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a provvigioni e commissioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all'effettiva riscossione delle seconde;
e)
commissioni, spese di mediazione e altri oneri pagati a stanze di compensazione, borse e mediatori interposti per l'esecuzione, la registrazione o la compensazione di operazioni;
f)
commissioni di agenti collegati, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva 2004/39/CE ove applicabile;
g)
interessi versati ai clienti sul loro denaro;
h)
spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
3. In caso di spese fisse sostenute per conto delle imprese da parte di terzi diversi da agenti collegati e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 2, le imprese eseguono una delle seguenti azioni:
a)
qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, le imprese determinano l'importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo aggiungono al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2;
b)
qualora la ripartizione di cui alla lettera a) non sia disponibile, le imprese determinano l'importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e lo aggiungono al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2.
4. Nel caso si avvalgano di agenti collegati le imprese aggiungono un importo pari al 35 % di tutte le commissioni degli agenti collegati al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2.
5. Se l'ultimo bilancio sottoposto a revisione non corrisponde a un periodo di dodici mesi, le imprese dividono il risultato del calcolo di cui ai paragrafi da 2 a 4 per il numero di mesi oggetto del bilancio e moltiplicano il risultato per 12, in modo da ottenere un importo annuo equivalente.
Articolo 34 quater
Condizioni per l'adeguamento da parte delle autorità competenti del requisito di detenere capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente in conformità dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Per le imprese definite al secondo comma, un cambiamento nell'attività è considerato sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
il cambiamento nell'attività dell'impresa determina una variazione pari o superiore al 20 % delle spese fisse generali previste dell'impresa;
b)
il cambiamento nell'attività dell'impresa determina una variazione pari o superiore a 2 milioni di EUR dei requisiti di fondi propri dell'impresa basati sulle spese fisse generali previste.
Le imprese di cui al primo comma sono quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
i loro attuali requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali sono pari o superiori a 125 000 EUR;
b)
i loro requisiti di fondi propri soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
i)
se basati sulle spese fisse generali attuali, sono inferiori a 125 000 EUR;
ii)
se basati sulle spese fisse generali previste, sono pari o superiori a 150 000 EUR.
2. Per le imprese definite al secondo comma, un cambiamento nell'attività è considerato sostanziale se determina una variazione pari o superiore al 100 % delle spese fisse generali previste dell'impresa.
Le imprese di cui al primo comma sono quelle che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a)
i loro requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali attuali sono inferiori a 125 000 EUR;
b)
i loro requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali previste sono inferiori a 150 000 EUR.
Articolo 34 quinquies
Calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno completo in conformità dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
Nel caso in cui il periodo di attività sia inferiore a un anno completo a decorrere dal giorno d'inizio dell'attività, le imprese usano, ai fini del calcolo degli elementi di cui alle lettere da a) a h) dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, le spese fisse generali previste iscritte nel bilancio per i primi dodici mesi di attività presentato con la domanda di autorizzazione.
(*1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»
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Storico versioni
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