Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 set 2014
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento. L'obbligo di registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione.
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