Art. 9
Risultato dell'esame della finalità principale
In vigore dal 11 ago 2014
Risultato dell'esame della finalità principale
1. A seguito della valutazione del nuovo servizio proposto, l'organismo di regolamentazione determina se la finalità principale del nuovo servizio proposto è:
a)
il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi; o
b)
il trasporto di passeggeri fra stazioni situate nello Stato membro in cui l'organismo di regolamentazione ha sede.
2. Se l'organismo di regolamentazione adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'accesso all'infrastruttura ferroviaria per il nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri è autorizzato.
3. Se l'organismo di regolamentazione adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), l'organismo di regolamentazione trasforma la domanda in una domanda di servizio di trasporto nazionale di passeggeri e ne informa il richiedente. Il richiedente segue quindi le norme nazionali pertinenti per chiedere l'accesso all'infrastruttura ferroviaria.
4. L'organismo di regolamentazione notifica al richiedente la decisione adottata.
5. La decisione dell'organismo di regolamentazione è debitamente giustificata e pubblicata tempestivamente sul suo sito web, nel rispetto della riservatezza da applicare alle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
Storico versioni
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