Art. 6 · Informazioni da trasmettere nella domanda di esame della finalità principale

Art. 6

Informazioni da trasmettere nella domanda di esame della finalità principale

In vigore dal 11 ago 2014
Informazioni da trasmettere nella domanda di esame della finalità principale 1.   Il soggetto richiedente fornisce le seguenti informazioni nella domanda di esame della finalità principale: a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente; b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; c) una spiegazione che illustri i motivi per cui il soggetto richiedente è interessato a una decisione sulla finalità principale del nuovo servizio proposto; d) una spiegazione che illustri i motivi per cui, secondo il soggetto richiedente, la finalità principale del nuovo servizio proposto è diversa dal trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi; e) informazioni e documentazione a sostegno delle spiegazioni di cui alle lettere c) e d). 2.   Il soggetto richiedente giustifica l'eventuale richiesta di non pubblicare informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Se l'organismo di regolamentazione ritiene accettabile la giustificazione, tratta le informazioni come riservate. In caso contrario, comunica il rifiuto al richiedente. Tale procedura lascia impregiudicato il ricorso a una procedura di appello contro la decisione, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale. 3.   Gli organismi di regolamentazione pubblicano sui loro siti web un modulo standard con cui i richiedenti sono tenuti a trasmettere una domanda di esame della finalità principale. 4.   Tutte le informazioni fornite con il modulo standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi all'organismo di regolamentazione in formato elettronico.
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