Art. 3 · Notifica di un progetto di nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

Art. 3

Notifica di un progetto di nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

In vigore dal 11 ago 2014
Notifica di un progetto di nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri 1.   Il richiedente notifica agli organismi di regolamentazione l'intenzione di operare un nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri prima di richiedere la capacità di infrastruttura al gestore dell'infrastruttura. 2.   Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano sul loro sito web un modulo standard di notifica, ad uso dei richiedenti, che contiene le informazioni seguenti: a) nome, indirizzo, soggetto giuridico, numero di registrazione (se del caso) del soggetto richiedente; b) estremi di contatto della persona incaricata di rispondere alle domande; c) dati della licenza e del certificato di sicurezza del richiedente o indicazione della fase della procedura per il loro conseguimento; d) itinerario dettagliato, indicante la stazione di partenza e le stazioni di destinazione, nonché tutte le fermate intermedie e le distanze fra di esse; e) la data prevista di inizio dell'esercizio del nuovo servizio di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri; f) l'orario, la frequenza e la capacità del nuovo servizio proposto, compresi gli orari di partenza, le fermate intermedie, gli orari di arrivo e le coincidenze proposti ed eventuali variazioni della frequenza o delle fermate rispetto all'orario standard, in ciascuna direzione; g) la dimostrazione che la finalità principale del servizio passeggeri proposto è il trasporto di passeggeri fra stazioni situate in Stati membri diversi. 3.   Le informazioni riguardanti l'esercizio previsto del nuovo servizio proposto coprono almeno i primi tre anni e, per quanto possibile, i primi cinque anni di esercizio. 4.   L'organismo di regolamentazione pubblica tempestivamente sul suo sito web la notifica trasmessa dal richiedente, ad eccezione delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, e ne informa i soggetti di cui all' o 10, secondo i casi. 5.   Il richiedente giustifica l'eventuale richiesta di non pubblicare informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Se l'organismo di regolamentazione ritiene accettabile la giustificazione, tratta le informazioni come riservate. In caso contrario, comunica il rifiuto al richiedente. Tale procedura lascia impregiudicato il ricorso a una procedura di appello contro la decisione, conformemente alle disposizioni della normativa nazionale. 6.   Tutte le informazioni fornite dal richiedente con il modulo standard ed eventuali documenti giustificativi sono trasmessi all'organismo di regolamentazione in formato elettronico.
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