Art. 19 · Metodologia

Art. 19

Metodologia

In vigore dal 11 ago 2014
Metodologia 1.   Gli organismi di regolamentazione elaborano una metodologia per gli esami della finalità principale e, se opportuno, per gli esami dell'equilibrio economico, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Tale metodologia è chiara, trasparente e non discriminatoria e viene pubblicata sul sito web dell'organismo di regolamentazione. 2.   Il metodo di valutazione deve essere tale da risultare coerente con gli sviluppi del mercato e da permetterne l'evoluzione nel corso del tempo, soprattutto alla luce dell'esperienza maturata dagli organismi di regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:869:oj#art-19