Art. 16 · Riesame di una decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico

Art. 16

Riesame di una decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico

In vigore dal 11 ago 2014
Riesame di una decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico 1.   I soggetti di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE possono chiedere il riesame di una decisione derivante dall'esame dell'equilibrio economico alle condizioni definite dall'organismo di regolamentazione, fra cui: a) se il nuovo servizio di trasporto internazionale di passeggeri risulta profondamente modificato rispetto ai dati analizzati dall'organismo di regolamentazione; oppure b) se esiste una differenza sostanziale fra l'impatto reale e quello stimato sui servizi nell'ambito del contratto di servizio pubblico; oppure c) se il contratto di servizio pubblico è scaduto prima del termine iniziale. 2.   Salvo indicazione contraria dell'organismo di regolamentazione nella sua decisione, il riesame di una decisione non può essere richiesto nei primi tre anni dopo la pubblicazione della decisione, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1, lettera a).
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