Art. 15
Risultato dell'esame dell'equilibrio economico
In vigore dal 11 ago 2014
Risultato dell'esame dell'equilibrio economico
1. A seguito dell'esame dell'equilibrio economico l'organismo di regolamentazione adotta una decisione ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, in base al quale il diritto di accesso all'infrastruttura è concesso, modificato, concesso solo a determinate condizioni o rifiutato.
2. Prima di adottare una decisione di rifiuto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il nuovo servizio proposto di trasporto internazionale di passeggeri, l'organismo di regolamentazione offre al richiedente l'opportunità di adeguare il piano in modo che non comprometta l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico.
3. L'organismo di regolamentazione pubblica la decisione sul suo sito web, corredandola di una giustificazione nel rispetto della riservatezza da applicare alle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.
Storico versioni
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