Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 ago 2014
Disposizioni transitorie Le scorte esistenti dell'additivo, prodotte ed etichettate prima del 28 agosto 2014 in conformità alla normativa applicabile prima di tale data possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
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