Art. 44 · Azioni congiunte

Art. 44

Azioni congiunte

In vigore dal 6 ago 2014
Azioni congiunte La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro e con l’accordo degli Stati membri interessati, può decidere di coordinare azioni congiunte che implicano assistenza reciproca tra due o più Stati membri, conformemente all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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